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005/2015/PE

Informiamo che sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, approvata in via definitiva lo scorso 21 dicembre dall’Aula della Camera. 

Per quanto riguarda le tematiche di interesse del settore, il provvedimento interviene, tra l’altro, in materia di:

  • bonifiche siti contaminati da amianto (art. 1, comma 50) con uno stanziamento pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei Comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. Con Decreto del MATTM, da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse da trasferire a ciascun Ente beneficiario;
  • dissesto idrogeologico (art. 1, comma 238) con finanziamento di 50 milioni ed il rinvio a prossimi Decreti per l’individuazione degli interventi e delle procedure di attuazione;
  • messa in sicurezza e bonifica siti (art. 1, comma 551, lett. b)) prevedendo che nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;
  • servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,incluso anche il settore dei rifiuti urbani (art. 1, comma 609), introducendo alcune modifiche all’art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) del D.L. 138/2011, convertito con Legge 148/2011. Tra queste segnaliamo:
    • gli Enti locali sono chiamati a partecipare obbligatoriamente agli Enti di governo entro ilmarzo 2015 oppure entro 60 giorni dall'istituzione o designazione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale. Il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'Ente locale ad adempiere a tale obbligo entro il termine di 30 giorni. L’Ente di governo predispone la relazione in cui motiva la forma di affidamento prescelta (in relazione ai requisiti europei e con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio) e fornisce un piano economico-finanziario asseverato che includa la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei  ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.
    • l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere;
    • le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli Enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) E4121 (Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi) e E4122 (Alienazione di partecipazioni in altre imprese), e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»;
  • razionalizzazione delle società della P.A. e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 1, commi 611, 612 e 613) a decorrere dalgennaio 2015, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 in relazione ad alcuni criteri richiamati nei commi in parola.

Segnaliamo infine che il provvedimento ribadisce, anche se con modifica che interviene nella parte III del D.Lgs. 152/06 relativo alla gestione delle risorse idriche, chel'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale

Si rimanda alla nota allegata, predisposta da Confindustria, per un primo commento sulle misure di carattere fiscale di maggior interesse per le imprese (v. Allegato 1) ed al testo della Legge di Stabilità, sempre in allegato alla presente (v. Allegato 2), per ulteriori approfondimenti

Nel rimanere a disposizione per ogni informazione, inviamo cordiali saluti.

» 08.01.2015
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